LEGIONELLA

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Con l’Accordo Stato-Regioni 4 aprile 2000 ”Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali” e con gli accordi sanciti in data 13 gennaio 2005, corre l’obbligo per le strutture turistico recettive (es. alberghi, campeggi, residence, agriturismi, b&b, affittacamere, navi da crociera etc.), strutture termali, strutture ad uso collettivo (es. impianti sportivi e ludici, palestre, centri commerciali, fiere, esposizioni, centri benessere, etc.), strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, di procedere alla “Valutazione del rischio legato all’infezione da Legionella” ed elaborare un Documento ai fini dell’Autocontrollo, specifico per la struttura.

Tale documento dovrà riportare:
– la nomina di un responsabile per la gestione del rischio che comprenda la valorizzazione della politica di prevenzione e l’applicazione delle misure di controllo;
– valutazione del rischio mediante un’attenta analisi delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto idrosanitario al fine di individuarne i punti critici
– ispezione della struttura (mappa della rete idrica )
– gestione dell’eventuale rischio rilevato derivante dall’impianto idrosanitario creando le misure correttive necessarie al ridurre al minimo il rischio evidenziato.

Dovrà inoltre essere istituito il “Registro degli interventi” ovvero un documento riassuntivo degli interventi di manutenzione ordinari e straordinari sugli impianti idrici e di climatizzazione.

Dovranno essere eseguiti da laboratorio accreditato almeno sei campionamenti all’anno per la ricerca ed il conteggio della Legionella sui punti critici dell’impianto idrico e di climatizzazione identificati nel processo di valutazione dei rischi:

Si dovrà procedere, documentandola, alla formazione ed informazione del personale coinvolto nel controllo e nella prevenzione della legionellosi.